18/12/12

le polizze unit linked per non pagare le tasse di successione

17/12 18:58 - Angeli o Demoni Proposti da alcuni con notevole superficialità o visti con estremo sospetto da altri, alcuni degli strumenti di attuazione della pianificazione patrimoniale sono stati, spesso, oggetto di approcci estremi. Forse la verità sta nel mezzo ma, soprattutto, l’avvicinarsi a questi strumenti richiede conoscenza e una visione comparata d’insieme, senza le quali ogni proposta può presentarsi priva della necessaria credibilità. Tra questi il private insurance con fondo dedicato. Con tale termine si intende fare riferimento ad un particolare segmento del mercato assicurativo, che si caratterizza per il fatto di consentire ai suoi utilizzatori (principalmente clientela appartenente alla fascia patrimoniale media o medio-alta) di pianificare i propri asset patrimoniali attraverso una veste assicurativa: quella, appunto, di una polizza vita. In particolare, lo strumento ha avuto una notevole diffusione anche recentemente in occasione dell’ultimo scudo fiscale, avendo consentito di rimpatriare anche asset di difficile trasferibilità e liquidabilità (side pocket) o non armonizzati (con impatto negativo ai fini fiscali). Com’è ormai noto agli operatori del settore, i Paesi più invitanti per questo particolare tipo di polizze (prevalentemente costruite nella forma della unit linked) sono sostanzialmente tre: l’Irlanda, il Lussemburgo e il Liechtenstein (quest’ultimo, per la verità, meno utilizzato sul territorio domestico trattandosi di un Paese non white list) Tutti, attraverso il regime di “libera prestazione di servizi” (LPS), che consente la distribuzione dei propri prodotti assicurativi (del ramo vita, nel caso di specie) nei Paesi dell’Unione Europea (da parte di Irlanda e Lussemburgo) e dello Spazio Economico Europeo (nel caso del Liechtenstein). La polizza assume tipicamente la tipologia del premio unico di durata pluriennale o a vita intera, che si realizza attraverso la creazione di un’unità di conto dedicata (attraverso il versamento di un premio) che potrà avere come sottostanti attivi differenti, quali titoli azionari, obbligazionari, OICVR, SICAV, Hedge fund (single manager o fondo di fondi), fondi di private equity, quote di società o, altro. Tale formula si presta, nella pianificazione patrimoniale e successoria, a molteplici finalità; le più comuni sono riconducibili alle seguenti possibilità: - investire i premi assicurativi in tutti gli attivi consentiti dalla normativa del Paese prescelto (anche strumenti finanziari non armonizzati); - garantire ai beneficiari la corresponsione di un capitale in completa esenzione da tasse di successione; così come differire la fiscalità al momento del riscatto totale del capitale (o, parziale in caso di liquidazione di una quota non di capitale); - costituire in pegno la polizza, quale garanzia a fronte di finanziamenti; - offrire un certo grado di resistenza ad ipotesi di aggressione del patrimonio trasferito alla compagnia. Elemento questo, tuttavia, da valutare con riferimento alla normativa italiana posta a tutela dei creditori e dei terzi in genere ed alla giurisprudenza di merito sviluppatasi nel corso degli anni. Ma al di là dei vantaggi che tale strumento può offrire, è opportuno che tutti coloro che si avvicinano a questa soluzione patrimoniale siano in grado di monitorare alcuni elementi che, se non valutati correttamente potrebbero presentare elementi di criticità; tali, comunque, da non consentire di realizzare compiutamente i propri obiettivi. La prima variabile critica è connessa alla “flessibilità” operativa; la normativa dei Paesi richiamati, infatti, oltre alla struttura gestionale e all’orientamento distributivo delle singole società assicuratrici, sono elementi che condizionano in maniera differente l’immissione degli strumenti da inserire nella polizza (c.d. “sottostanti”): e non solo sotto il profilo qualitativo (attivo inseribile o meno) ma anche in termini quantitativi (diversificazione degli attivi più o meno marcata, anche in rapporto ai minimi sottoscrivibili). Peraltro, la prassi ha fatto riscontrare come le Compagnie assicuratrici dedicate possano offrire sotto il profilo burocratico-amministrativo (emissione del certificato, reportistica, flussi informativi, ecc) una differente efficienza. Una seconda variabile critica è rappresentata dalla scelta della Compagnia assicurativa. È evidente, infatti, come le società assicuratrici che abbiano una maggiore affidabilità (rating), così come quelle che non siano operative anche in altri rami (danni, ad esempio), possano garantire una migliore tranquillità, anche se gli attivi inseriti in polizza sono comunque dedicati al singolo contraente con un’unità di conto separata dagli attivi della compagnia. Il tutto avendo riguardo, anche, alle eventuali tutele di natura statale per il settore assicurativo. Una terza variabile si può ricondurre al versamento del premio. Qualora questo, al momento della sottoscrizione della polizza, consista un conferimento “in natura” (diverso dal denaro o da strumenti finanziari) si dovrà fare riferimento anche alla fiscalità prevista per tale momento. Nonostante una parte della dottrina (minoritaria) ritenga che il versamento del premio in natura non sia suscettibile di determinare l’insorgere di proventi imponibili in capo al contraente, altra parte della dottrina (prevalente, alla quale chi scrive si uniforma) ritiene il contrario: vale a dire che l’insorgenza di un provento imponibile, da commisurarsi al valore normale del premio corrisposto; con consequenziale applicazione delle regole generali delle cessioni a titolo oneroso e conseguente applicazione della regola del valore normale. Per le partecipazioni non qualificate (redditi diversi) verrà applicata un’aliquota pari al 12,50%; per le qualificate l’aliquota marginale del cedente calcolata su un imponibile limitato del 49,72%. Una quarta variabile la possiamo ricondurre ai costi gestionali della polizza. La prassi, infatti, ha fatto registrare in molti casi la conclusione di polizze con una politica di pricing assai significativa. E’ evidente che il prezzo può differire sensibilmente da soggetto a soggetto, soprattutto con riferimento alla c.d. “forza contrattuale” dello stesso, all’importo versato, alla scelta dei soggetti istituzionali con i quali entrerà in contatto. A tal fine, il contraente potrà, in alternativa: - affidare la gestione del premio (e degli eventuali aggiuntivi) ad un soggetto (gestore) che provveda alla strategia d’investimento prescelta; - affidare direttamente alla compagnia il compito di gestire gli asset attraverso il gestore scelto dalla compagnia; - amministrare direttamente (o per il tramite di un advisor di fiducia) gli asset (con disposizioni specifiche alla compagnia) e richiedendo, nel caso, di potere conferire alla compagnia, in luogo del premio unico, attivi di cui il contraente abbia già la titolarità al momento della stipula della polizza. L’elemento prezzo, comunque, è variabile in funzione del premio versato e negoziabile in funzione della c.d. “forza contrattuale” del contraente (sicuramente rafforzata anche tramite l’assistenza di “fiduciari” esperti della materia). In genere, le commissioni applicate dipendono, oltrechè dalla scelta del Paese prescelto, anche dai soggetti istituzionali (compagnia assicurativa, banca depositaria, eventuale gestore) con cui si entra in contatto. In ogni caso, il regime commissionale riguarda le seguenti voci: - commissione una tantum da versare alla Compagnia assicurativa. Sulla base dei presupposti sopra indicati tale commissione può anche essere eliminata. - commissione d’amministrazione/gestione assicurativa. Rileverà sempre, in questo caso, il maggior rating della singola impresa assicuratrice. - commissione alla banca depositaria. Questa voce può essere particolarmente rilevante in caso di negoziazione degli asset sottostanti. Occorrerà, pertanto, una particolare attenzione nella scelta della stessa, optando eventualmente, in specie nei casi di conti amministrati con determinate Compagnie, per la scelta della banca depositaria della compagnia stessa. - commissione all’eventuale gestore (variabile da soggetto a soggetto); - commissione eventuale per l’intervento di una società fiduciaria (tipologia spesso utilizzata anche in Italia). - eventuali commissioni a titolo di riscatto, cambio di strategia, splitting. Sulla base delle voci sopra indicate, le commissioni globali potranno variare da un minimo dello 0,50%-0,60% allo 0,80- 1%. Commissioni superiori, sono nella prassi applicate per remunerare maggiormente gestori e canali distributivi. Una quinta variabile è connessa alla fiscalità. Se sottoscritta in Italia, attraverso un soggetto abilitato in veste di proponente, la polizza assicurativa con fondo dedicato deve tenere conto del monitoraggio fiscale e valutario (ovviamente, sopra 10/mila euro) che si basa sui seguenti aspetti: il momento della liquidazione del capitale ai beneficiari (o dell’eventuale riscatto da parte del contraente) e la fase d’accumulo. L’esistenza della polizza (c.d. “consistenze”), inoltre, dovrà essere dichiarata nella Sez. II del quadro RW di Unico. Il riscatto (totale o parziale), infine, dovrà essere dichiarato nelle Sez.III del quadro RW di Unico (trasferimenti dall’estero). Tuttavia, il quadro delineato e connesso al monitoraggio fiscale può mutare laddove gli obblighi previsti siano esclusi; ciò si verifica alle seguenti condizioni: - il contratto assicurativo viene concluso attraverso un intermediario fiscalmente residente in Italia in veste di proponente del contratto e i flussi finanziari connessi all’investimento/disinvestimento siano regolati sempre attraverso un intermediario autorizzato e residente in Italia. oppure - vi sia l’intervento di un intermediario che amministri la polizza (delega all’incasso della prestazione assicurativa da parte del contribuente o da parte della compagnia). Con riferimento, invece, al caso di capitale corrisposto ai beneficiari in conseguenza dell’evento morte dell’assicurato, non è prevista nessuna imposizione; così come non esiste alcuna imposizione per il contraente durante la fase di maturazione della polizza in virtù della capitalizzazione degli asset sottostanti (sospensione d’imposta sino alla scadenza o all’eventuale riscatto, e possibile inserimento di prodotti finanziari (ad esempio, fondi non armonizzati) che, se acquisiti direttamente dall’investitore, concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo imponibile (con applicazione dell’aliquota IRE progressiva). Il capitale corrisposto al riscatto, invece, costituisce reddito di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati; il reddito è tassato con un’imposta sostitutiva pari al 20%, ridotta al 12,50% per la parte di reddito riferita al periodo tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011, nonchè per quegli attivi rappresentati da titoli pubblici o equivalenti. Il percettore di redditi di fonte estera dovrà provvedere ad autoliquidare l’imposta in sede di dichiarazione (quadro RM di Unico) solo in caso di polizza sottoscritta direttamente all’estero (ovvero sottoscritta in Italia con compagnie estere che non abbiano esercitato l’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva, direttamente o tramite un rappresentante fiscale e i redditi non sono riscossi tramite intermediari). La scelta, infatti, di avvalersi di un sostituto d’imposta esonera la persona fisica dal calcolo e liquidazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi. Un ulteriore balzello è rappresentato dall’applicazione dell’imposta dello 0,35% introdotta anche per i contratti assicurativi esteri (equiparando, così, il trattamento fiscale riservato alle imprese assicurative italiane. Tale imposta (con aliquota ancora da riconfermare), sostanzialmente da calcolare sul valore del contratto, rappresenta un credito di imposta da scomputare dal versamento delle ritenute previste (20% - 12,50%) sull’eventuale capital gain in sede di riscatto in vita. Essa dovrà essere versata dalle compagnie assicurative estere che operano in Italia in libera prestazione di servizi e che abbiano esercitato l’opzione quali sostituti d’imposta. Nell’ipotesi, invece, che tale facoltà non sia stata esercitata, il versamento dovrà essere effettuato dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia. Il contribuente dovrà fornire la provvista necessaria all’intermediario per il versamento dell’imposta; in caso contrario, quest’ultimo dovrà segnalare all’Amministrazione Finanziaria i nominativi inadempienti (in tal caso, l’imposta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo con consequenziale applicazione di una sanzione nella misura del 30%). Nel silenzio della normativa in materia, il cliente che abbia stipulato un contratto assicurativo con una compagnia estera (non sostituto di imposta) senza l’intervento di un intermediario italiano, “parrebbe” al momento non dovere scontare alcuna imposta (salvo eventuali successive precisazioni dell’Amministrazione Finanziaria). Infine, l’IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere). Solo sulle polizze estere, “detenute” all’estero (polizze stipulate con compagnie estere anche tramite soggetti interposti), è dovuta un’imposta nella misura di: - 0,10% per il 2011 e 2012; - 0,15% a decorrere dal 2013. Non si considerano detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (rimpatrio fisico o giuridico) così come le attività finanziarie oggetto di amministrazione con società fiduciaria residente. L’imposta non è dovuta con riferimento alle polizze stipulate da soggetti italiani residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi e che applichino l’imposta di bollo in modo “virtuale”. In quest’ultimo caso, infatti, dovrebbe essere applicata un’imposta di bollo proporzionale pari allo 0,10% per il 2012 (0,15% per gli anni successivi), così come previsto per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari; quali, appunto, le polizze assicurative del ramo vita (ramo III, index e unit linked; ramo V, contratti di capitalizzazione). Tuttavia, numerose fiduciarie si posizionano sul tema in maniera diversa, applicando l’imposta di bollo solo sul valore dell’eventuale riscatto (parziale o totale). Residua, altresì, il fatto che il pagamento dell’imposta di bollo speciale sui capitali che mantengono il regime di segregazione (riservatezza)- pari allo 1,35% per l’anno 2012 e dello 0,40% a decorrere dagli anni successivi- non comporterà l’applicazione dell’imposta di bollo ordinaria sopra indicata. In conclusione, l’attuazione del private insurance con fondo dedicato può rappresentare un’opzione importante per venire incontro a esigenze più o meno sofisticate. La consulenza ed assistenza di soggetti, in veste di fiduciari del cliente senza conflitto di interesse rispetto alle soluzioni proposte, potrà rappresentare nel caso un ulteriore elemento per contribuire a fornire ulteriore valore aggiunto a tutti coloro che intraprenderanno questa strada. fonte lettera di borsa

07/12/12

Eur/Sek anticipa il nasdaq

Eur/Sek: il momento della verità (anche per il Nasdaq) di redazione Forex - 06/12/2012 Settimana importante quella entrante per la Corona Svedese. La Svezia infatti pubblicherà il 13 dicembre i dati sull’inflazione e sulla disoccupazione. A questo appuntamento EurSek ci arriva con una condizione tecnica davvero intrigante. Ripetutamente il cross ha cercato di forzare la media mobile a 200 giorni di 8.69, ma per ora senza successo. Graficamente si stanno creando due possibili scenari. Un testa e spalla rialzista che verrebbe formalizzato con la rottura di 8.69 ed avrebbe come primo target 8.90, oppure una rara figura tecnica nota come diamante, con massimi e minimi che prima convergono e poi divergono, chiaro segno di una volatilità che sta per esplodere. Attenzione alle conseguenze che potrebbe aver sul Nasdaq Composite un movimento sopra 8.70 da parte di EurSek. E’ evidente infatti come a debolezza della Sek corrisponde debolezza del listino tecnologico. fonte smarttrading
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